Parziale rigetto delle pretese attoree per concorso di colpa nella misura del 50%: compensazione parziale delle spese di lite

In caso di parziale rigetto delle pretese attoree rispetto a quelle azionate e tenuto conto dell’accertato concorso di colpa nella misura del 50% (fattispecie in tema di sinistro stradale), sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà. Tribunale di Milano, sentenza del 17.11.2022, n. 9086 Download CondividiPost correlati:Accoglimento della domanda in misura notevolmente ridotta nel quantum: compensazione delle spese di lite Dicembre 2, 2022 Accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado aveva emesso condanna alla rifusione delle spese: nuovo regolam ..........

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