Parziale rigetto delle pretese attoree per concorso di colpa nella misura del 50%: compensazione parziale delle spese di lite
In caso di parziale rigetto delle pretese attoree rispetto a quelle azionate e tenuto conto dell’accertato concorso di colpa nella misura del 50% (fattispecie in tema di sinistro stradale), sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà.
Tribunale di Milano, sentenza del 17.11.2022, n. 9086
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