Partecipazione all’udienza ma omesso deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e delle conclusionali: conseguenze

Qualora l’avvocato abbia precisato le conclusioni, pur non avendo depositato le memorie di cui all’art. 190 c.p.c.  e non abbia nemmeno depositato le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., nonostante sia poi comparso all’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, sebbene ai fini della liquidazione delle spese si deve tener conto della minore attività difensiva svolta, non si possono ritenere rinunciate le relative eccezioni e conclusioni.   Tribunale di Lecce, sentenza del 10.10.2019   CondividiPost correlati:Omesso deposito delle note scritte è equiparato alla mancata presenza delle parti all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. d.c. (dopo Cartabia) Marzo 14, 2023 Manc ..........

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