Opposizione distributiva e opposizione all’esecuzione: differenze
Terminato il processo esecutivo, ogni questione sul diritto ad iniziare o proseguire l’azione esecutiva ormai è preclusa potendo chi ha interesse (il debitore o altri creditore) solo esperire il rimedio della opposizione distributiva. Le opposizioni regolate dall’art. 512 c.p.c. sono dirette ad accertare il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, e hanno dunque ad oggetto il credito nella sua esistenza, nel suo ammontare e nel suo carattere privilegiato. Viceversa, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. ha ad oggetto il diritto di procedere “in executivis” e mira a travolgere l’intero processo. La differenza tra i due rimedi risiede dunque ne
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