Opposizione di terzo nel processo contabile

Per terzo, relativamente all’art. 200 c.g.c., deve intendersi  soltanto chi, non essendo stato parte del processo, vanti un diritto proprio, autonomo (ossia non soggetto agli effetti di un procedimento giudiziale intentato da altri) e incompatibile con l’accertamento contenuto nella pronuncia opposta.

Nel processo per responsabilità, l’amministrazione danneggiata non si configura come terzo rispetto all’azione proposta dal procuratore regionale, sussistendo una unicità ed identità di pretesa risarcitoria, la cui azionabilità si esaurisce con l’azione proposta per legge dal menzionato organo.

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna , sentenza n. 299 del 30.7.2021 (rel. Andrea Giordano)

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