Opposizione allo stato passivo, indicazione dei documenti, acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare, documenti trasmessi dal creditore al curatore a mezzo PEC

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99 L.Fall., comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno o di alcuni di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito. In tema di verifica dello stato passivo, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a ..........

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