Opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c. – Accertamento giudiziale – Negozio giuridico “a titolo gratuito” – Criterio della “causa in concreto” – Azione revocatoria semplificata ex art. 2929 bis. c.c. – Quote sociali conferite in holding del medesimo conferente – Inefficacia.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 2929 bis. c.c., la valutazione circa la gratuità od onerosità di un negozio va compiuta, anche in sede di opposizione all’esecuzione, con esclusivo riguardo alla causa in concreto, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull’esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico e astratto, ma dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla qualità dei soggetti, dal contesto anche cronologico in cui si colloca l’operazione negoziale e, soprattutto, dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. Pertanto, in applicazione di tali principi, nell’ipotesi di conferimento di quote sociali in una holding detenuta dallo stesso conferente in misura del 99 %, l’atto negoziale deve ritenersi gratuito sul piano della causa in concreto, avendo come unico scopo la sottrazione ai creditori del patrimonio del conferente medesimo, vieppiù nei casi in cui, come quello di specie, sussistano pregressi e rilevanti debiti di quest’ultimo nei confronti dei terzi e il conferimento, riguardante la totalità delle quote sociali dallo stesso detenute, avvenga, sul piano cronologico, in epoca immediatamente successiva alla notifica dell’atto di precetto.

—> scarica qui Trib. Savona, 7 settembre 2022 – G.U. Dott. Tagliasacchi – Fab. B. c/ Fed. B. (ord).

–> Scarica qui nota di Alfonso CERRATO, L’ammissibilità dell’azione revocatoria semplificata ex art. 2929 – bis. c.p.c. avverso l’atto di conferimento di quote sociali  quale negozio a titolo gratuito

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