Opposizione agli atti esecutivi: atto introduttivo e termini perentori

 A norma dell’art. 618 c.p.c., comma 2 (nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006 n. 52, art. 15), l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall’art. 616 c.p.c., con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termi ..........

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