Opposizione a sanzione amministrativa, morte dell’opponente, conseguenze sulle spese di lite

Va confermato che la morte dell’autore della violazione comporta, quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, l’inefficacia dell’ordinanza ingiuntiva e l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata la quale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 7, non si trasmette agli eredi, con la conseguente inefficacia dell’ordinanza di ingiunzione e cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione. Ciò posto, in punto di spese di lite, va data risposta negativa al quesito volto a verificare se anche nel caso delle opposizioni a sanzione amministrativa, una volta che il principio ..........

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