Opposizione a ordinanza-ingiunzione e cognizione del giudice

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzione amministrativa – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell’art. 204 d.lgs. 30-4-1992 n. 285 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 legge 689/1981 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzio ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi