Opposizione a decreto ingiuntivo e compensazione giudiziale

Quanto alla compensazione giudiziale si osserva che essa è ammessa solamente se il credito opposto sia, oltre che esigibile ed omogeneo al controcredito, anche di pronta e facile liquidazione. La mancanza di tale condizione, che si verifica non solo quando il controcredito sia incerto nel suo ammontare ma anche qualora ne sia contestata l’esistenza, comporta la necessità di un suo accertamento mediante istruttoria (richiesta dalla parte). Sicché, qualora tale accertamento non consente di configurare l’estinzione dell’obbligazione, il giudice può disattendere la relativa eccezione dovendo la parte far valere il suo credito con autonoma domanda. Ciò posto, nella specie par ..........

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