Opponibilità della simulazione ai terzi acquirenti e prova per presunzioni

In punto di valutazione dei presupposti per l’opponibilità della simulazione ai terzi acquirenti, in riferimento all’art. 1415 cod.civ., deve ritenersi sussistente una presunzione semplice di buona fede in capo agli stessi, per il superamento della quale è da ritenersi ammissibile il ricorso alla prova presuntiva. Corte di appello di Roma, sentenza del 26.5.2022 Download CondividiPost correlati:La valutazione della prova è attendibilità rappresentativa. Ai fini del ricorso per Cassazione, serve la prova della certezza sull’esito favorevole della causa, laddove il… Maggio 11, 2022 Prova per presunzioni: probabilità come requisito della gravità degli indizi Fe ..........

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