Onorari d’avvocato, controversia per l’annullamento di un atto amministrativo, valore indeterminabile

In tema di determinazione degli onorari di avvocato, ai sensi della tariffa forense, art. 6, approvata con D.M. n. 585 del 1994 (applicabile “ratione temporis”), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto, poichè la “causa petendi” della domanda è l’illegittimità dell’atto stesso, mentre il “petitum” è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.12.2018, n. 31255 CondividiPost correlati:Compenso avvocato, valore della controversia indeterminabile e rig ..........

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