Onere di contestazione: sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti

Va confermato che il principio per cui l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.11.2020, n. 27015 Download CondividiPost correlati:Onere di contestazione: adempiuto anche in caso, pur non avendo espressamente contestato i fatti, di posizione difensiva incompatibile con la loro affermazione Maggio 21, 2021 Fatti negativi: onere probatorio difficile per chi agisce, è più ragionevole gravare la parte più vicina alla prova. Febbraio 13, 2023 Sigla indecifrabile apposta in ..........

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