Onere della prova e causalità omissiva

Onere della prova la cui osservanza, versandosi in ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del “più probabile che non”, attraverso l’impiego del giudizio controfattuale, e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, sì da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma – giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza dell’informazione omessa, riguardata attraverso la lente dell’id quod plerumque accidit -, se l’investitore avrebbe, ove adeguatamente informato sulle caratteristiche di rischiosità del prodot ..........

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