Omessa comunicazione al cliente dell’interruzione del processo e della possibilità di relativa riassunzione: responsabilità dell’avvocato

Posto che l’avvocato è professionista tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui al combinato disposto dell’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c. e della buona fede oggettiva o correttezza, la buona fede oggettiva o correttezza è anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte di integrazione del comportamento dovuto, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio. L’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o corrette ..........

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