Nuovi documenti in appello: serve un apposito provvedimento di ammissione?

La produzione di nuovi documenti in appello, ammessa dall’art. 345 c.p.c., comma 3, a condizione che il giudice ne verifichi l’indispensabilità, è consentita anche in difetto di un apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la giustificazione di quest’ultima sia desumibile dalla motivazione della sentenza, dalla quale deve risultare, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 2.9.2019, n. 21950 CondividiPost correlati:Nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti nel procedimento disciplinare Giugno 26, 2023 Giudizio di ca ..........

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