Notificazioni e residenza individuata con le risultanze anagrafiche: può non bastare.

Ai fini della determinazione del luogo di residenza, bisogna tenere conto della residenza effettiva del destinatario dell’atto, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 6.6.2013, n. 14338]. Scarica qui la sentenza per esteso in formato PDF >>   CondividiPost correlati:Il giudice che dispone una CTU percipiente può disattenderne le risultanze? Luglio 6, 2023 Schema Notificazioni: le novità dopo la riforma Cartabia Gennaio 18, 2023 U ..........

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