Notifica in rinnovazione effettuata ad indirizzo PEC non aggiornato, conseguenze

Nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un’ulteriore rinnovazione, giacchè la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 1 non consente che, per il compimento della medesima attività – cioè per il compimento di una notificazione valida – possa essere assegnato un nuovo termine; l’art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma ..........

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