Notifica a mezzo PEC, ricevuta RAC di avvenuta consegna ma mancata visualizzazione del messaggio sul computer del destinatario: che succede?

Posto che la ricevuta che attesta l’avvenuta consegna al destinatario (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce, documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo, qualora venga lamentato non la mancata ricezione del messaggio di posta elettronica certificata (recante la comunicazione L.Fall., ex art. 97 spedita dal curatore del fallimento all’indirizzo PEC dell’Avvocato), bensì, la mancata visualizzazione di detto messaggio sul computer per effetto di un’anomalia della sua configurazione, va affe ..........

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