Non si può disapplicare una norma perchè obsoleta: sì all’offerta reale per liberarsi dal debito

Non è consentito al giudice disapplicare una norma sol perchè la ritenga macchinosa e obsoleta.

Il debitore di una obbligazione pecuniaria, dinanzi al rifiuto del creditore di ricevere la prestazione, non ha altro mezzo per liberarsi del proprio debito che l’offerta reale di cui all’art. 1208 c.c., a nulla rilevando che il creditore abbia rifiutato l’adempimento in buona o malafede.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.4.2022, n. 11491

Condividi
Visualizza
Nascondi