Non basta richiamare principi giurisprudenziali asseritamente acquisiti senza valutazione sui fatti rilevanti di causa

Va confermato il principio per cui non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamente acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; in una situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione ragionale. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.2.2020, n. 4746 Download CondividiPost correlati:Sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa: sì al ..........

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