Nomina di più CTP: ammissibilità?

Invero l’art. 201 c.p.c fa riferimento alla nomina di “ un consulente” di parte e anche l’art. 87 c.p.c. prevede che la parte possa farsi assistere da un consulente tecnico; ne consegue che la nomina di più consulenti tecnici di parte è ammissibile solo in ipotesi di nomina di una CTU collegiale. In tal senso è l’indirizzo prevalente della dottrina e della giurisprudenza di merito, che interpreta l’art. 201 c.p.c. nel senso di negare alla parte la facoltà di nominare una pluralità di consulenti. Una conferma di quanto sin qui illustrato si trae dalla presenza, nell’ordinamento, di altre specifiche norme che, invece, espressamente prevedono la possibilità di desi ..........

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