No all’udienza telematica o cartolare (d.lvo 149/2022) nel procedimento per dichiarazione di apertura liquidazione giudiziale

Vista l’istanza con cui il difensore della società ricorrente ha chiesto la celebrazione dell’udienza ex art.41 co. 1 CCI tramite collegamento audiovisivo o trattazione scritta ex artt.127 bis e ter c.p.c.; pur nel vigore della novella legislativa del D.lgs. 149/2022, sussiste il potere/dovere del giudice di direzione dell’udienza alla luce delle peculiarità di ciascun procedimento o adempimento e  tanto l’udienza telematica, quanto l’udienza cartolare precluderebbero al debitore non costituito di mette a disposizione del tribunale l’indicato apporto documentale che costituisce indispensabile estrinsecazione del diritto di difesa. Pertanto, va ri ..........

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