No alla sospensione del processo, se l’eventuale contrasto di giudicati è solo logico

L’esigenza di evitare un conflitto di giudicati, sottesa all’istituto della sospensione, non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio. Scarica qui il testo integrale della sentenza in formato pdf >> Scarica qui l’annotazione alla sentenza di Silvia Di Iorio >> CondividiPost correlati:Stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria: rapporto di mera pregiudizialità logico-giuridica, sospensione del giudizio e principio di esecutorietà della& ..........

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