No al patrocinio a spese dello Stato se si è assistiti da più di un difensore

Va enunciato il seguente principio di diritto: dal complesso delle disposizioni del D.P.R. n. 115 del 2002 che regolano per tutti i processi l’istituto del patrocinio a spese dello Stato – ed in particolare dall’art. 80 che prevede che “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore” e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore – si ricava che l’art. 91 medesimo D.P.R., pur se collocato all’interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa ..........

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