Morte del convenuto dopo la notifica dell’atto di citazione ma prima della costituzione, sentenza, impugnazione, termini: equiparazione dell’erede al contumace

Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l’automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell’atto di citazione ma prima della costituzione, è, in conformità alla regola generale stabilita dall’art. 327 c.p.c., comma 1, di un anno (ora sei mesi) dalla pubblicazione della sentenza, a meno che i suoi eredi, nell’impugnarla, non alleghino specificamente l’esistenza dei presupposti per l’applicazione del secondo comma dello stesso art. 327 c.p.c., dovendosi equiparare la posizione degli ..........

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