Mobbing e straining: si provano così

È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti dannosi interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima. È, invece, configurabile lo straining, quale forma attenuata di mobbing, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma comunque con effetti dannosi rispetto all’interessato.   Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 4.6.2019, n. 15159 CondividiPost correlati:Lo straining (forma atte ..........

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