Mera deduzione dell’inadempimento: non basta

La mera deduzione dell’inadempimento, perché possa valere a porre a carico del debitore l’onere di provare di avere esattamente adempiuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., deve essere precisa e circostanziata, individuando in cosa l’inadempimento si sia sostanziato.   Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 7.6.2019 CondividiPost correlati:Prova per presunzioni (deduzione logica che si fonda su fatti certi) ≠ congettura (mera supposizione: ipotesi che si fonda su fatti incerti) Marzo 6, 2024 Locazione: rilevanza dell’aggravamento in corso di causa dell’inadempimento del conduttore Ottobre 24, 2022 Mediatore e provvigione: non basta la conclusione ..........

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