Mera deduzione dell’inadempimento: non basta
La mera deduzione dell’inadempimento, perché possa valere a porre a carico del debitore l’onere di provare di avere esattamente adempiuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., deve essere precisa e circostanziata, individuando in cosa l’inadempimento si sia sostanziato.
Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 7.6.2019
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