Mediazione obbligatoria: no alla necessaria assistenza dell’avvocato

Sul piano letterale e sistematico, la dizione utilizzata dal legislatore e la complessiva disciplina dell’istituto non sono idonei a fondare un obbligo di assistenza, nel senso che la medesima possa essere considerata un presupposto di validità della partecipazione al procedimento di mediazione dei soggetti in conflitto. Più in particolare, a livello di normativa nazionale, se è vero che nel decreto viene menzionata l’assistenza dell’avvocato agli articoli 5, comma 1-bis e 8, comma, 1 del D.L.gs 28/2010, ciò avviene senza che mai essa sia qualificata come necessaria, ovvero obbligatoria.

Si segnala la nota adesiva: COCOLA, La Corte d’Appello di Venezia dice no all’obbligatorietà dell’assistenza legale in mediazione.

Corte di Appello di Venezia, sezione prima, sentenza del 10.12.2020, n. 3527

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