Mediazione: l’assistenza legale obbligatoria non determina costi ingenti per le parti

Il principio di obbligatorietà dell’assistenza legale nelle forme di mediazione obbligatoria sancito dal D.Lgs. n. 28/10 è sicuramente compatibile, sotto il profilo della onerosità della procedura, con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto non determina a carico delle parti, che devono sostenere il peso economico dell’attività di assistenza dei rispettivi avvocati, costi qualificabili come ingenti.   Tribunale di Vasto, ordinanza del 9.4.2018 CondividiPost correlati:Mediazione obbligatoria: no per le domande riconven ..........

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