Mediazione ed improcedibilità, il merito non segue la Cassazione: nel primo incontro si deve procedere ad effettiva mediazione

La Suprema Corte di Cassazione (sent. 8473/2019) – con riferimento all’interrogativo, in caso di mediazione ante causam ed ai fini della procedibilità della domanda, circa la necessaria presenza o meno delle parti e della legittimazione rappresentativa dei difensori nell’ambito del primo incontro avanti al mediatore – ha affermato che la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre. Si ritiene che il detto principio di diritto non sia condivisibile, dovendo invece ritenersi che – sebbene l’effettività della mediazione, richiesta ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, non implichi necessariamente il superamento del primo incontro ed il completamento della procedura – già nel corso del primo incontro di mediazione, superata e conclusa la fase dedicata all’informativa delle parti, si debba procedere ad effettiva mediazione (fattispecie in tema di mediazione demandata).

  

Tribunale di Firenze, sentenza del 8.5.2019

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