Mancata tempestiva costituzione telematica in appello per rifiuto della cancelleria in ragione del mancato pagamento del contributo unificato: rimessione in termini

Nel caso in cui l’appellante notifichi a mezzo PEC l’atto di citazione in appello, provvedendo, però, a costituirsi in giudizio oltre i termini, depositando contestualmente istanza di rimessione in termini, nella quale allega di aver provveduto a spedire tempestivamente la busta telematica per la costituzione in giudizio, ricevendo però dalla cancelleria rifiuto del deposito in ragione del mancato pagamento del contributo unificato, va affermato che è immune da censure la sentenza d’appello che accolga l’istanza di rimessione in termini e che (nel ribadire che la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone una nozione di “non imputabilità”, dell ..........

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