Mancata notifica dell’atto di appello nel rito del lavoro e mera inosservanza del termine di dieci giorni per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza: conseguenze

Nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 c.p.c., non provveda a notificare l’atto di appello, nè, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., l’improcedibilità dell’impugnazione può essere dichiarata d’ufficio, ancorchè la notifica sia avvenuta per altra successiva udienza, cui la causa – in quella prima udienza – sia stata rinviata. Per converso, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante dall’art. 435 c.p.c., comma 2, per la notificazione del ricorso e del de ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi