Mancata comparizione in udienza e improcedibilità dell’appello

Con riferimento all’art. 348 c.p.c., comma 2 (“Se l’appellante non compare alla prima udienza, benchè si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza all’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio”) va osservato che, se da un lato il principio del giusto processo è il contraddittorio tra le parti in parità davanti a giudice imparziale, dall’altro la legge deve anche garantire “la ragionevole durata” di tale esercizio del contraddittor ..........

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