L’onere di contestazione (specifica e tempestiva) nel rito del lavoro

Se il convenuto contesta, senza però fornire una ricostruzione dei fatti idonea a contrastare quella della parte ricorrente, o se lo fa in modo del tutto contraddittorio con affermazioni del tutto illogiche, se non addirittura impossibili, ovvero documentalmente smentite, si è in presenza di una situazione equiparabile alla mancata contestazione prevista dall’art. 416 comma 3 c.p.c. Difatti, se fosse sufficiente una contestazione generica non opererebbe l’onere di contestazione tempestiva, onere sul quale invece si fonda tutto il sistema processuale, al di là dell’art. 167 c.p.c. per il rito ordinario e dell’art. 416 per il processo del lavoro, e che ha trovato definitiva con ..........

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