Lodo arbitrale: l’azione di nullità non è pregiudiziale a quella revocatoria. Interpretazione sistematica non prevale su quella letterale (IL ≥ IR)

L’art. 831 c.p.c. non prevede la pregiudizialità dell’impugnazione per nullità rispetto a quella per revocazione: non è cioè stabilito, come in passato, che il rimedio della revocazione possa esperirsi solo quando non può proporsi l’impugnazione per nullità, mentre è previsto che se i casi indicati nei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 si verificano durante il corso dell’impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità. Pertanto l’impugnazione per revocazione del lodo (non più della “sentenza arbitrale”), va ora proposta unicamente avanti alla Corte d’Appello nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato (competenza funzionale), nel rispetto del termine e delle forme stabilite nel libro secondo, vale a dire entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del lodo alle parti ovvero dal momento successivo in cui è sopravvenuto il fatto (o la conoscenza di tale fatto) corrispondente ad uno dei motivi di revocazione. Sotto il profilo dei rapporti con l’impugnazione per nullità non trova applicazione, vista la peculiarità di quest’ultima rispetto all’appello, la disciplina di cui all’art. 396, comma 2, c.p.c., atteso che il comma 2 dell’art. 831 contempla ora la sospensione del termine per proporre la revocazione «fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità».

A fronte del chiaro tenore letterale del citato art. 831 c.p.c., dunque, non è consentito il ricorso all’interpretazione “sistematica” nel senso invocato dal ricorrente, che viene argomentata in ragione della pregiudizialità del giudizio di impugnazione del lodo per nullità, non più prevista nel regime vigente.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 7.11.2022, n. 32641

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