Lodo arbitrale, impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c.

L’impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, perché ammessa soltanto per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti indicati dalla citata norma. Tale impugnazione non introduce un giudizio di appello che abilita in ogni caso il giudice a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell’accertare se sussista o non sussista taluna delle nullità previste dalla disposizione citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando. Soltanto nel caso di giudizio rescindente conc ..........

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