Locazione, istanza di rilascio del bene e covid: non sussiste il grave inadempimento dell’intimato in caso di coincidenza della morosità con il periodo di emergenza sanitaria

Con riferimento all’istanza di rilascio del bene in locazione e alla contestazione da parte dell’intimato del grave inadempimento in ragione della coincidenza della morosità con il periodo di emergenza sanitaria (stante la chiusura dell’attività commerciale in questione), rileva l’art. 91, d.l. 18/2020 (che ha stabilito che il rispetto delle misure di contenimento legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti). Detta disposizione incide, nella specie, nella valutazione della gravità dell’inadempimento del conduttore poiché il rispetto delle misure di restrizione da adottare hanno inciso sulla possibilità di adempiere alla prestazione, risulta avanzata richiesta di riduzione del canone di locazione in data anteriore all’intimazione di sfratto e dopo l’intimazione vi è stato, comunque, un parziale pagamento; sussistono pertanto gravi motivi ostativi al rilascio (che va dunque rigettata) posto che l’attività di impresa sarebbe impedita in mancanza di un grave inadempimento imputabile al debitore e, essendosi l’intimato opposto alla convalida adducendo motivi di opposizione che necessitano un approfondimento nella fase di merito, va disposto il mutamento del rito, con assegnazione del termine di giorni 15 per l’avvio della procedura di mediazione.

Tribunale di Trani, provvedimento del 1.9.2020

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