Litispendenza e continenza dinanzi al medesimo ufficio?

Gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell’art. 39 cod. proc. civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse, pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all’altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.9.2013, n. 21 ..........

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