Litisconsorzio: l’art. 291 cod. ass. va interpretato in senso restrittivo

L’art. 291 cod. ass., con riferimento al quale va affermato che esso presupponga un superamento dei limiti di garanzia previsti dall’art. 283 cod. ass., nella sua ambigua formulazione (posto che è certamente atecnica l’espressione “giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate”) va intesa, conforme all’esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, nel senso che il litisconsorzio sussiste solo se: a) l’assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l’accertamento in c ..........

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