Liquidazione del danno non patrimoniale tra tabelle di Roma e di Milano e personalizzazione del danno

Il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari. Da queste ultime distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un’ottica che, ovviamente, superi la dimensione “economicistica” dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari.

Ritiene il Tribunale che la Tabella per la valutazione del danno biologico debba essere conformata ai criteri individuati dall’articolo 138 cod. ass. che, al momento, prevede che la tabella dei valori economici si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità. La stessa norma prevede che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi. Di conseguenza il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l’incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi. La Tabella approvata dal Tribunale di Milano appare, tuttavia, contrastare con il criterio di legge sopra enunciato

La Tabella approvata dal Tribunale di Milano appare ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre appare ingiustificatamente più generosa in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.

Al di là del contrasto con la norma di cui all’art. 138 cod. ass. – visto che la Tabella milanese prevede anche la personalizzazione del danno morale che già dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione e, quindi, già personalizzato sulla base della prova fornita per riconoscerlo – il criterio per la applicazione di tale personalizzazione appare non condivisibile contrastando con la parità di trattamento da assicurare a tutti i danneggiati, dovendosi altresì dissentire, quanto alla liquidazione del danno biologico da reato, dalla bipartizione proposta dalle Tabelle milanesi tra delitti dolosi colposi e delitti dolosi.

 

Tribunale di Roma, sentenza del 17.9.2019

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