Liquidazione del danno da invalidità temporanea, contraddittorietà e carenza della motivazione

Con riferimento alla liquidazione del danno biologico, è contraddittoria la motivazione che, da un lato, affermi che la precedente decisione non aveva indicato i criteri seguiti per la monetizzazione del danno biologico, e, dall’altro, soggiunga che comunque quella liquidazione doveva ritenersi satisfattiva. In ogni caso, la motivazione relativa alla decisione di liquidazione del danno da invalidità temporanea va giudicata carente qualora non indichi né la durata dell’invalidità, né la sua percentuale, né il criterio di monetizzazione [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.11.2014, n. 23425]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Danno da ritar ..........

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