Liquidazione coatta amministrativa banche venete, ammissione dei crediti con riserva e procedibilità del giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori

La Prima Sezione civile, intervenendo sulla complessa ed attuale tematica della liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 212 del 2017, ha affermato che, per effetto del rinvio operato dall’art. 2 dell’evocato d.l. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (ex art. 80 nel testo pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, l’ammissione dei crediti con riserva, anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, è configurabile entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento; ne ..........

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