L’interesse ad agire in garanzia non sorge al momento della proposizione della controversia principale.

L’interesse ad agire in garanzia sorge non già al momento della proposizione della controversia principale, bensì soltanto se e quando, accolta la domanda principale, si sia effettivamente verificato il prospettato esito negativo del primo processo, e si sia in tal modo perfezionato e concretizzato l’obbligo indennitario di manleva a carico del terzo. Dal punto di vista processuale, la peculiarità della garanzia si estrinseca nel fatto che, ai sensi dell’art. 32 c.p.c., l’azione di garanzia o di rivalsa può essere proposta nella causa principale e, pertanto, in un momento anteriore a quello in cui sorge l’interesse del garantito ad agire, allo scopo di consentir ..........

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