L’impugnabilità degli atti dinanzi al CNF

Avanti al Consiglio Nazionale Forense, per il principio di tipicità e decisorietà degli atti, possono essere impugnati i soli atti capaci di incidere in via definitiva sulla sfera giuridica dello iscritto e/o dell’incolpato, e più precisamente quelli relativi alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni dei COA ed ai conflitti di competenza. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 113 del 13 luglio 2020 (pubbl. 20.1.2021) 113Download CondividiPost correlati:Sinteticità degli atti, violazione del protocollo CNF-Corte di Cassazione, conseguenze Febbraio 9, 2022 Opposizion ..........

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