L’improponibilità dell’azione ex artt. 148 e 145, d.lgs. 209/2005

Con riferimento all’improponibilità della domanda risarcitoria del danno da circolazione stradale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 148 e 145 del Codice delle Assicurazioni Private, qualora l’attore non si sia sottoposto agli accertamenti medico legali richiesti dalla compagnia assicuratrice, va osservato che l’art. 145 cit. subordina la proponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni a partire dal momento in cui il danneggiato abbia presentato all’impresa di assicurazione un’istanza di risarcimento del danno a mezzo letter ..........

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