Limiti dimensionali: atto di appello di 75 pagine è troppo lungo così rendendo l’onere di lettura del Giudice particolarmente gravoso, pertanto si compensano le spese per 1/3 anche se l’atto è precedente alla riforma dell’art. 46 disp. Att. c.p.c.

L’atto di appello principale risulta redatto in aperto contrasto con il disposto dell’articolo 16-bis, comma 9-octies, del DL 179/2012, in base al quale “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”, essendo composto di ben 75 pagine a fronte di questioni giuridiche non particolarmente complesse. Per quanto la norma non preveda la sanzione dell’inammissibilità dell’atto, né sia applicabile, ratione temporis, l’art. 46 disp. Att. Cpc che rinvia al decreto 7 agosto 2023, n 110, sulla scorta di quanto viene ritenuto dalla giurisprudenza per il giudizio di legittimità, in ogni caso, la tecnica di redazione degli atti rileva comunque ai fini della quantificazione delle spese di lite in quanto, specularmente alla prevista maggiorazione per gli atti redatti con collegamenti ipertestuali, la redazione non intellegibile, che rende particolarmente gravoso l’onere di lettura di Giudice e controparte, non può che comportare una riduzione dei compensi, riducendo il pregio dell’attività professionale.

Corte di Appello di Firenze, sentenza del 20.2.2025