Licenziamento e buona fede

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ravvisato nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili perchè occupate da lavoratori  con professionalità sostanzialmente omogenee, non essendo utilizzabile il criterio dell’impossibilità di “repechage”, il datore di lavoro deve individuare il soggetto da licenziare secondo i principi di correttezza e buona fede.   Tribunale di Ferrara, sentenza del 20.03.2018 CondividiPost correlati:Covid e locazione: no all’obbligo di rinegoziazione perchè la buona fede non può estendersi fino a sacrificare l’interesse del locatore (IL > IR) Marzo 2, 2022 Locazione e Covid, un altro ..........

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