L’elezione del domicilio presso il procuratore normalmente vale per un solo grado di giudizio: attenzione alle notificazioni delle impugnazioni perché si rischia l’inesistenza.

L’elezione di domicilio presso il procuratore è limitata, ove non risulti espressamente il contrario, ad un solo grado del giudizio, con la conseguenza che la notificazione dell’atto di impugnazione ad un legale che non abbia più la rappresentanza processuale della parte, nè ne sia domiciliatario, come nel giudizio di primo grado, è da ritenere inesistente, in quanto eseguita presso una persona ed in un luogo in ordine ai quali non sussiste, in quella fase, alcun collegamento con il destinatario dell’atto [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.5.2013, n. 13199]. Scarica qui la sentenza per esteso in formato PDF >>   CondividiPost correlati:Part ..........

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