Legittimazione ad agire e titolarità del diritto non necessariamente coincidono

La legittimazione ad agire – così come la legittimazione a contraddire alla domanda – costituisce una condizione dell’azione o condizione per la trattazione della causa, la cui esistenza viene valutata dal giudice in astratto, alla stregua della ricostruzione della fattispecie fatta dall’attore nella domanda. Essa, pertanto, prescinde dalla effettiva titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Infatti, la legittimazione attiva in senso stretto e la titolarità del diritto, non necessariamente coincidono, sussistendo la prima ogniqualvolta vi sia una coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi